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Come funziona la detrazione fiscale del 50% per il risparmio energetico

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Come funziona la detrazione fiscale del 50% per il risparmio energetico

#Bonus e detrazioni

Per accedere alla Detrazione 50% relativa a interventi di riqualificazione energetica degli edifici,  quindi per la sostituzione di infissi , occorre seguire una serie di procedure leggermente più complesse di quelle richieste per avere diritto alla Detrazione 50% “semplice” per i lavori di ristrutturazione edilizia.

Sulle scadenze, ricordiamo, che la possibilità di sfruttare la Detrazione 50% è stata prorogata fino al 31 dicembre 2018.

In questo post forniamo alcuni indicazioni riassuntive relative alle quattro cose essenziali da sapere, per non perdere il diritto alla Detrazione 50% e che riguardano:

  1. La comunicazione da inviare all’ENEA (quali schede inviare? E quali dati indicare?)
  2. La predisposizione della relazione asseverata da parte di un tecnico abilitato (Quando è obbligatoria?)
  3. Il pagamento tramite bonifico bancario parlante (Di cosa si tratta e quale è la causale corretta?)

La comunicazione da inviare all’ENEA

La comunicazione da inviare all’ENEA in forma telematica, entro 3 mesi dalla fine dei lavori, deve contenere una scheda descrittiva dei lavori e i dati di efficienza energetica dell’immobile.

Per quasi tutti gli interventi realizzati al fine di migliorare l’efficienza energetica del proprio immobile deve essere utilizzato il modello di scheda informativa del d.m. 19 febbraio 2007. L’eccezione riguarda l’installazione di impianti solari per la produzione di acqua calda sanitaria (solare termico) e di nuove finestre comprensive di infissi, per cui si utilizza la scheda dell’allegato F del medesimo decreto.

I dati di efficienza energetica che vanno comunicati all’ENEA sono quelli che si trovano sull’Attestato di Prestazione Energetica relativo all’immobile sul quale sono stati eseguiti i lavori di efficientamento energetico, per i quali si richiede la Detrazione 50%.

Relazione asseverata 

Terzo punto importante per avere diritto alla Detrazione 50% è la predisposizione di una relazione tecnica asseverata

Nella relazione asseverata, il tecnico abilitato certifica che gli interventi realizzati rispondono ai requisiti di legge indicati agli artt. 6-9 del decreto del ministero dell’economia e delle finanze 19 febbraio 2007.

Non sempre è obbligatorio possedere la relazione asseverata. Questa, infatti, può essere sostituita da una dichiarazione del produttore in caso di acquisto e installazione di pompe di calore, finestre e infissi, impianti geotermici e caldaie a condensazione.

Bonifico parlante

Forse il più noto obbligo legato allo sfruttamento delle detrazioni fiscali per l’efficienza energetica e le ristrutturazioni edilizie è il pagamento mediante bonifico bancario parlante. Si tratta senz’altro del vincolo più stringente e per il quale, in caso di errori, l’unico modo di sanare la posizione del contribuente è la ripetizione del pagamento.

Nel caso della Detrazione 50% cambia, ovviamente, la causale da indicare sul bonifico che deve essere del seguente tenore: “Detrazione 55% – 65%, ai sensi dell’art. 1, commi 344-347, legge 27 dicembre 2006, n. 296″.

La presentazione della domanda all’ Enea per quanto possa sembrare difficile e ostica , e forse molti tecnici spingono su questo, risulta invece semplice ed intuitiva . Io stesso alcuni casi ho aiutato i clienti ed il tutto si è risolto in 20 minuti di lavoro. Quindi può essere fatta direttamente , ed in tranquillità , dal cliente .

Per maggiori approfondimenti inserisco i link ai manuali dell’agenzia delle entrate

Guida agevolazione ristrutturazione 

Guida agevolazione risparmio energetico

Se vi piace leggere ecco alcune informazione aggiuntive 

Fondamentali innovazioni

Ai sensi dell’“Art. 1 Comma 47-bis. Le disposizioni di cui l’articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano, nella misura ivi prevista, anche alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2011. La detrazione spettante ai sensi del presente comma è ripartita in dieci quote annuali di pari importo. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 24, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all’articolo 29, comma 6 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, della legge 28 gennaio 2009, n.2.” si illustrano le successive innovazioni:

  1. Possibile ripartizione spese sostenute in 10 anni;
  2. Obbligo, da parte del produttore, di rilasciare al contribuente i certificati dei singoli componenti dell’Infisso (Vetro e Telaio) secondo le Normative Europee Vigenti;
  3. Obbligo del produttore ai sensi del comma 345 di fornire al contribuente la dichiarazione di Fine Lavori;
  4. Obbligo da parte del contribuente di specificare i dati catastali dell’Immobile nella dichiarazione Telematica da inviare all’ENEA;
  5. Obbligo da parte del contribuente di spedire telematicamente all’ENEA i dati entro 90 giorni dalla dichiarazione di Fine Lavori (al sito http://finanziaria2009.acs.enea.it);
  6. Obbligo da parte del contribuente di specificare telematicamente all’Agenzia delle Entrate unicamente i lavori seguenti al periodo d’imposta (eventuali informazioni sono reperibili nel sito http://www.agenziaentrate.it).

 

A chi spetta la detrazione?

A tutti i privati cittadini, ai titolari di reddito di impresa, all’affittuario che effettui la sostituzione previo consenso del proprietario. Qualora l’immobile o gli immobili appartengano a privati, i famigliari conviventi possono godere delle detrazioni delle spese previste per la realizzazione dei lavori. 

Quando è prevista la detrazione del 55% per edifici esistenti?

E’ possibile che il contribuente che ha effettuato la sostituzione di finestre su edifici esistenti, entro il 30 giugno 2013, detragga dall’imposta lorda il 55% delle spese a suo carico secondo la legge, comma 345. Il totale della detrazione, fino ad un massimo di euro 60.000,00, è suddivisibile in 10 parti. In base alla circolare del 31/05/2007 n° 36 della Agenzia delle Entrate, le spese di elementi accessori, come scuri, persiane, avvolgibili, coprirulli, strutturalmente uniti al prodotto, sono altresì detraibili, seppur ininfluenti sull’isolamento energetico. L’IVA imposta al privato cittadino è detraibile; non è detraibile, invece, per i soggetti giuridicamente nella possibilità di scaricarla. 

Interventi ammessi alla detrazione del 55% delle spese sostenute unicamente per edifici esistenti

Riqualificazione energetica

100.000 euro (55% di 181.818,18 euro)

Valore limite di fabbisogno inferiore al 20% di quelli in allegato c, comma 1 tabella 1 Dlgs. 192/2005

Coibentazione, coperture, pavimenti, infissi

60.000 euro (55% di 109.090,90 euro)

Requisiti di Trasmittanza Predeterminati dalla Finanziaria 2008 e dal Dlgs 192/2005

Pannelli solari

60.000 euro (55% di 109.090,90 euro)

5 anni di garanzia per i pannelli e 2 anni di garanzia per le componenti e certificazioni di qualità conforme UNI 12975

Caldaie a condensazione

30.000 euro (55% di 54.545,45 euro)

Valvole termostatiche su tutti i caloriferi, tranne nei casi di riscaldamento a pavimento. Per le caldaie centralizzate da 100 kw in su.

Come si stima la dispersione di energia?

Tecnicamente chiamata trasmittanza termica ed identificata nella sigla U, la dispersione di energia è una misura in W/m2K. indicante la quantità di calore che passa per unità di superficie nell’unità tempo, in presenza di una differenza tra le due parti del manufatto. Più inferiore è tale valore e più isolanti sono le finestre, ovvero si verificherà una minore dispersione di calore durante i periodi invernali. Questa proprietà si accentua tanto più freddo è il luogo dell’installazione. 

Quali i limiti da rispettare per lo sgravio fiscale?

L’intero territorio nazionale è stato suddiviso in 6 aree climatiche identificate con le prime 6 lettere dell’alfabeto: la lettera A indica l’area più calda e la lettera F l’area più fredda. La trasmittanza termica delle nuove finestre è stimata secondo i parametri della tabella che considera la zona climatica di appartenenza dell’immobile; la detrazione è possibile se il valore della U risulta inferiore o uguale ai parametri stabiliti. Più è inferiore il valore di trasmittanza termica e migliori risulteranno le vostre finestre, con un conseguente risparmio sulle spese di raffreddamento oltre che su quelle di riscaldamento. 

Lo Stato con Decreto Legge 83/2012, contenente misure urgenti per la crescita del Paese. Ridefinendo e riducendo ulteriormente i valori limite di trasmittanza termica delle finestre, a cui si devono riferire i soggetti interessati a godere della detrazione Fiscale, con termine il 30 giugno 2013. 

Le finestre in PVC commercializzate da Casicura  rispettano interamente i limiti imposti dallo stato, in relazione alla totalità delle aree climatiche. 

Su quali tipi di immobili è applicabile la detrazione?

Su tutti gli edifici esistenti (accatastati o con richiesta di accatastamento in corso e con ICI pagata, se dovuta)o su settori di essi, appartenenti a qualsiasi tipo, anche rurali posseduti o detenuti. La detrazione non è applicabile qualora l’installazione di finestre si verifichi negli allargamenti o nelle strutture o aree prive di riscaldamento. In caso di demolizione, è ammessa a detrazione la sola “fedele ricostruzione”. 

Come si ottiene la detrazione?

La quota annua della detrazione va tolta all’imposta IRPEF per i privati cittadini o all’imposta IRES (o analoghe) per i soggetti giuridici, contemporaneamente alla dichiarazione dei redditi. Spetta al commercialista o ai vari Caf l’inserimento dell’importo nella dichiarazione dei redditi per ottenere la restituzione delle spese sostenute da parte del Ministero delle Finanze. 

Cosa deve fare il contribuente per ottenere la detrazione in seguito al cambio delle finestre?

La Legge sancisce già la modalità di attuazione delle disposizioni vigenti e ne indica gli adempimenti. Specificatamente il contribuente deve:

1 In relazione ad interventi di riqualificazione energetica globale, ottenere dal serramentista la dichiarazione di trasmittanza termica delle nuove finestre, che certifichi un valore di trasmittanza termica inferiore al parametro minimo preteso dal decreto del 11 marzo 2008, in corrispondenza dell’area climatica di appartenenza degli edifici; tale dichiarazione dovrà essere consegnata al tecnico abilitato per la compilazione degli allegati “A” ed “E”, successivamente inviati all’ENEA (responsabile del controllo del numero di emissioni risparmiate grazie alle modifiche effettuate).

2 Relativamente alla sostituzione di finestre, ottenere la certificazione del produttore, sostituibile alla dichiarazione da parte del tecnico abilitato, dimostrante il valore della trasmittanza termica degli infissi dismessi e dei nuovi infissi, con la garanzia del non superamento della soglia prevista da DM 11 MARZO 2008.

3 In seguito alla registrazione, compilare la nuova scheda informativa o allegato “F” scaricabile dal sito dell’ENEA (responsabile del controllo del numero di emissioni risparmiate grazie alle modifiche effettuate), ed inviarla ON-LINE conservando apposita ricevuta telematica.

N.B.: l’allegato F (per la sola sostituzione di infissi con accessori) necessita della sola firma del richiedente senza quella del tecnico abilitato.

Tutti i documenti vanno spediti entro 90 giorni dal termine dei lavori o dal ricevimento della fattura, con relativa ricevuta informatica, accedendo al sito internet: http://finanziaria2009.acs.enea.it L’Agenzia delle Entrate ha, inoltre, messo a disposizione il modello per la comunicazione dei soli lavori di riqualificazione energetica che proseguono oltre il periodo di imposta. La comunicazione non deve essere fornita in caso di interventi intrapresi e terminati nel medesimo periodo d’imposta, e nemmeno per i periodi d’imposta in cui non sono state sostenute spese. Anche questa comunicazione deve essere trasmessa esclusivamente per via telematica direttamente dal contribuente o tramite soggetti incaricati di cui all’art.3 commi 2-bis e 3, del D.P.R. 27 Luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni (professionisti, Associazioni di Categoria, CAF, altri soggetti).

4 per il pagamento delle spese sostenute, utilizzare bonifico bancario o postale attestante:

– la causale di versamento;

– il codice Fiscale del beneficiario della detrazione (cioè il suo);

– il numero di partita IVA o codice fiscale del soggetto beneficiario del bonifico.

5 Conservare ed esibire su richiesta degli uffici finanziari:

– la convlida del tecnico abilitato (in relazione alla riqualificazione energetica globale) o la sola certificazione del Produttore (in relazione alla sola sostituzione delle finestre)

– ricevuta Telematica dell’avvenuta spedizione all’Enea dei relativi allegati spediti.

– le fatture o ricevute fiscali delle spese effettuate (secondo la finanziaria, nelle fatture tutte le spese di manodopera devono essere evidenziate separatamente; pena la decadenza della agevolazione fiscale);

– ricevuta del bonifico. 

Qualora si effettuino i lavori su parti comuni dell’edificio deve essere conservata la copia della dichiarazione di consenso da parte del proprietario per lo svolgimento degli interventi. 

Link al sito Agenzia delle Entrate:
http://www.agenziaentrate.it 

Link al sito ENEA:
http://finanziaria2009.acs.enea.it

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